ARCOBALENO  DELLE  ESPERIENZE  

Mimosa Dance

 

A.S.D.  ARCOBALENO  DELLE   ESPERIENZE 

Via  Enrico  Fermi  12   –   20057 Assago    (MI)

Segreteria     02 - 41 403 002   Cell./ Whattsapp   338 - 626 55 04

 

 

…..”  non solo la passione per la danza, ma dove tutte le esperienze

danno vita a nuove iniziative sociali .”

 

      

 Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“ARCOBALENO DELLE ESPERIENZE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

(art. 36, c.c.; l. n. 289/1990, art. 90; l. n. 383/2000; art. 35, d.lgs. n. 117/2017- Codice Terzo settore )

 

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

 

1. È costituita, ai sensi dell’art. 36 del c.c., dell’art. 90 della legge n. 289 del 27/12/2002 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Associazione sportiva dilettantistica “Arcobaleno delle esperienze Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica”, con sede in Assago (MI).

2. L’eventuale cambio di indirizzo e/o sede nell’ambito dello stesso Comune, non comporterà variazione statutaria.

3. La durata dell’Associazione è illimitata.

4. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali filiali su tutto il territorio nazionale.

5. L’associazione è retta dal presente statuto, ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dalle vigenti norme di legge in quanto applicabili.

 

Art. 2 - Finalità ed attività

 

1. L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro ed ha come scopo di promuovere il valore sociale dell’associazionismo come attività di partecipazione e di solidarietà delle persone, tramite l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, come ad esempio serate danzanti, tornei di Burraco, rudimenti fondamentali per poter iniziare a suonare strumenti musicali quali chitarra, batteria, etc., oltre alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato od altre attività di interesse generale, come ad esempio corsi per l’utilizzo del DAE, di primo soccorso, etc, come indicato dall’art. 5 CTS DL 3 Luglio 2017 nr. 117 alla lettera “i”

2. Essa, pone come finalità in ambito sportivo l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, (in particolare rivolte al ballo nelle diverse discipline quali ballo liscio, Boogie Woogie, Danze Caraibiche, Balli di Gruppo, Country Line Dance, Swing, Lindy Hop ed alla Ginnastica del Benessere ) ed associative, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività didattica, agonistica, o di ogni altro tipo di attività motoria. come indicato dall’art. 5 CTS DL 3 Luglio 2017 nr. 117 alla lettera “t”.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà gestire, condurre, svolgere manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature abilitate alle pratiche di quanto sopra citato e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricreative, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali.

3. Nella propria sede l’associazione potrà anche svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

4. L’Associazione si propone, inoltre, la divulgazione, la salvaguardia e la riscoperta della cultura in special modo di quella musicale ed artistica in genere al fine di sensibilizzare e sollecitare la partecipazione popolare.

5. Essa è caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative e si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; essa potrà tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, in caso di particolare necessità e al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

6. Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare di:

- associare persone che svolgono attività sportiva, musicale ed artistica in genere;

- promuovere e svolgere attività di apprendimento e di insegnamento della musica e di ogni altra forma d’arte con essa correlata;

- promuovere il coinvolgimento dei centri di aggregazione sociale, dei comitati anziani e di altre associazioni od enti nelle attività dell’associazione al fine di promuovere la partecipazione degli anziani in azioni primariamente destinate a rendere più serena la loro vita, a combattere la solitudine e la fragilità;

- organizzare e/o partecipare a manifestazioni musicali, culturali, teatrali allo scopo di garantire il mantenimento di un buon livello culturale e sociale della popolazione anziana,;

- svolgere attività finalizzate alla conoscenza della musica e ogni altra forma d’arte, delle nuove tecnologie ( computer/cellulari ) e di rudimenti di qualche lingua straniera, ed al loro insegnamento;

- coinvolgere gli associati nel miglioramento delle proprie capacità artistiche;

- svolgere esibizioni musicali in concomitanza di manifestazioni e celebrazioni, nella forma di concerti, mostre, rappresentazioni teatrali;

- organizzare viaggi per manifestazioni e rassegne culturali, artistiche, musicali, etc.

7. Al fine di raggiungere gli scopi previsti l’Associazione potrà altresì svolgere tutte quelle attività strumentali e connesse necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali. In via esemplificativa e non esaustiva:

- raccogliere materiale didattico e musicologico destinato alla fruizione di persone che svolgono attività musicale;

- intrattenere scambi e rapporti culturali con associazioni similari italiane e straniere, nonché con gruppi musicali che svolgano l’attività a livello professionale o amatoriale;

- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;

- aderire ad enti nazionali e internazionali che abbiano finalità simili o compatibili;

- in stretta correlazione con le finalità e l’attività dell’associazione, curare l’eventuale pubblicazione di cataloghi, riviste od opuscoli illustrativi nei settori della cultura e della didattica musicale;

- svolgere, promuovere, gestire qualunque altra attività ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali e comunque riferibile allo scopo istituzionale;

- stipulare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. L’associazione può accedere ai contributi nonchè ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall’Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. L’associazione non potrà, in nessun caso, dividere tra gli associati, anche in forme indirette, i proventi delle attività esercitate.

 

Art. 3 – Associati

 

1. L’Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. L’adesione all’Associazione comporta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le regole statutarie sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

3. Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili; vige il principio del voto singolo e la sovranità dell'assemblea degli associati o partecipanti per i quali sono esplicitamente previsti i criteri di ammissione ed esclusione, così come i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni, in particolare per l’approvazione dei bilanci o rendiconti.

4. Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini di qualunque nazionalità senza discriminazione di sesso, religione, lingua, idee politiche e censo.

5. Il numero degli associati è illimitato. L’ammissione necessita di richiesta per iscritto compilando un modulo appositamente predisposto, con l’indicazione delle proprie generalità complete e dichiarando di accettare e rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell’Associazione.

6. La qualifica di associato prevede il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio. In caso di diniego, lo stesso deve essere motivato dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto all’aspirante socio.

1. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro degli associati, danno diritto a ricevere la tessera sociale ed alla qualifica di associato, nel caso in cui il socio è minorenne, potrà esercitare i propri diritti attraverso l’esercente la potestà legale.

7. . La tessera ha valore per tutto l’anno associativo ed è rinnovabile attraverso il versamento della quota sociale prevista.

8. Gli associati si dividono in:

· Associati fondatori, coloro che abbiano partecipato alla costituzione dell’Associazione;

· Associati Ordinari, coloro che aderiranno successivamente all’Associazione attraverso il versamento della quota sociale;

· Associati Sostenitori – coloro che aderiranno successivamente all’Associazione attraverso il versamento della quota sociale, oltre che di un contributo come stabilito dal Consiglio direttivo.

9. Fatto salvo quanto stabilito nel comma successivo, la quota verrà indicata dal Consiglio direttivo con propria delibera. In assenza di una nuova delibera del Consiglio la quota ed il contributo restano fissate nella misura dell’anno precedente.

10. Per il primo anno la quota sociale è stabilita nella somma di 10,00 euro ed il contributo è stabilito nella somma di Euro 500,00

 

Art. 4 - Diritti e doveri dell’associato

 

2. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso in cui il socio è minorenne, potrà esercitare i propri diritti attraverso l’esercente la potestà legale.

3. Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa dovuta;

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- a tenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione e dei suoi membri;

- a difendere sempre il buon nome dell’associazione e ad osservare le regole dettate dagli enti ai quali l’associazione stessa aderisce.

3. Tutti gli associati hanno diritto, in particolare, a:

- partecipare alla vita dell’Associazione e alle assemblee con diritto di voto;

- accedere alle cariche associative;

- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione.

4. La qualità di associato si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale.

5. Il recesso è consentito a qualsiasi associato ed in qualsiasi momento ma non comporta il rimborso della quota già versata. Esso deve essere comunicato per iscritto con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.

6. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, con atto motivato, nei confronti dell’associato che con il proprio comportamento vada contro le finalità dell’Associazione o che non sia in regola con il versamento della quota associativa o qualora si verifichino fatti od incompatibilità che ne giustifichino il provvedimento.

7. Dell’esclusione deve esserne data comunicazione scritta al domicilio dell’associato escluso, entro quindici giorni dall’avvenuta deliberazione.

8. Contro l’esclusione è possibile ricorrere ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.

 

Art. 5 - Organi sociali

 

1. Gli organi sociali dell’Associazione sono:

- l’Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Revisore legale dei conti.

2. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative. L’attività svolta in qualità di membri del Consiglio viene svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle sole spese documentate inerenti all’espletamento di eventuali incarichi non eventi carattere e natura ordinaria.

 

Art. 6 - Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati

 

1. L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e di altri eventuali contributi straordinari, ove siano stati deliberati dalla stessa Assemblea, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Nel caso in cui il socio è minorenne, potrà dall'esercitare i propri diritti attraverso l’esercente la potestà legale.

2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

4. L’assemblea è convocata di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario, ed ogni qual volta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità.

5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.

6. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell'associazione nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

7. L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione deve essere sempre indetta almeno il giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L’assemblea straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio direttivo, per mezzo del suo Presidente, almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione, ed in via secondaria pubblicata sul sito WEB e/o sui diversi canali di comunicazione con i soci quali ad esempio messaggi SMS o WhattsApp. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

9. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti il 68% degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

10. L’assemblea straordinaria sulle seguenti materie:

· modificazione dello statuto sociale e scioglimento dell’associazione;

· atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

· designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione;

· presenza di gravi fatti di gestione che richiedano l’intervento e le deliberazioni degli associati.

In seconda convocazione l’assemblea straordinaria deve essere indetta almeno il giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione ed è validamente costituita quando sono presenti almeno il 33% degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In terza convocazione che dovrà essere indetta almeno 48 ore successive alla prima convocazione con il 5% degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

12. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative alla loro responsabilità e di approvazione dei bilanci.

13. Delle riunioni di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene redatto verbale su apposito registro, il quale è firmato da chi presiede l’Assemblea e dal segretario della riunione.

 

Art. 7 - Il Consiglio direttivo

 

1. Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, nominati dall’Assemblea degli associati fra gli associati medesimi. Il numero dei membri viene deciso dall’Assemblea in sede di elezione. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, ed eventualmente un Vice - Presidente. Il Consiglio direttivo per il primo triennio viene designato nell’atto costitutivo.

2. Il Consiglio eletto resta in carica per 5 Cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio si riunisce, in genere una volta ogni mese, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri, per deliberare sull’attività gestionale annuale dell’Associazione.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti.

5. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in ragione del maggior numero di consensi ottenuti nella votazione assembleare.

7. Il Consigliere che, salvo giustificate cause, non intervenga a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto.

8. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio obbliga quelli rimasti in carica a convocare, entro sessanta (60) giorni, l’Assemblea degli associati perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso spetta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- predisporre il bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- nominare il Presidente, il vice-Presidente ed il segretario e il tesoriere;

- determinare eventuali variazione nella quota associativa annuale;

- redigere eventuali regolamenti da portare all’approvazione dell’assemblea;

- deliberare in merito all’espulsione degli associati;

- predisporre i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulle linee approvate dall’assemblea degli associati;

- convocare l’assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta da almeno 1/10 degli associati.

10. Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

11. È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

 

Art. 8 – Il Presidente

 

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione. Egli viene eletto dai membri del Consiglio direttivo al proprio interno. Ha la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi. Egli ha, altresì, il compito di curare l’andamento generale dell’Associazione, stipulare tutti gli atti inerenti all’attività sociale compresa l’apertura dei conti correnti e/o postali e l’apertura di linee di credito con istituti bancari. Il Presidente può delegare uno o più funzioni ad altro consigliere nei modi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal vice-Presidente.

4. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno mediante avviso scritto affisso in bacheca nei locali ove ha sede l’Associazione ed invio dello stesso ai membri del Consiglio, anche con mezzi telematici idonei allo scopo, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere la data, l’ora ed il luogo di convocazione e l’ordine del giorno da trattare.

5. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà convocare nel più breve tempo possibile.

 

Art 9 – Il Revisore legale dei conti

 

1. Il revisore legale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento.

2. Il revisore esprime inoltre un parere professionale sul rendiconto consuntivo annuale dell’associazione

 

Art. 10 - Patrimonio sociale

 

1. Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

a) quote sociali e contributi degli associati e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;

b) eredità, donazioni e legati;

c) erogazioni liberali;

d) contributi pubblici, anche finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione Europea e di organismi istituzionali;

f) proventi delle manifestazioni e delle gestioni di attività poste in essere dall’associazione;

g) proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed eventualmente a terzi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione di promozione sociale.

2. Il patrimonio è indivisibile e vige il divieto di trasmissibilità e rivalutazione della quota associativa e del contributo associativo.

 

Art. 11 - Esercizio sociale

 

1. L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede a redigere ed a presentare all’Assemblea degli associati il bilancio/rendiconto economico finanziario dell’esercizio medesimo. Detto documento viene depositato presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea di approvazione dello stesso.

2. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. È fatto altresì, obbligo di reinvestire tutte le risorse dell’Ente comprensive anche di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 12 - Responsabilità amministrative

 

1. Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, spettano al tesoriere che risponde del suo operato direttamente al Consiglio. Il tesoriere può avvalersi, dietro approvazione del Consiglio, di consulenti esterni per determinate materie che richiedano particolari conoscenze specialistiche.

 

Art. 13 - Scioglimento ed estinzione

 

1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono in prima convocazione i voti favorevoli di almeno tre quarti degli associati.

2. Nel caso di scioglimento per qualunque causa l’Assemblea, previo il parere positivo dell’Ufficio RUNTS competente (art. 9 CTS), provvederà alla nomina del liquidatore ed il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe anche ai sensi del comma 18 lettera h) della legge 289/2002 (in quanto anche ASD). fermo restando che siano riconosciute e rivestano la qualifica di enti del Terzo settore.

 

Art. 14 - Controversie

 

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla decisione di numero tre (3) arbitri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno a maggioranza ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea come dalle indicazioni CTS D.M. 106/2020, del D.Lgs. 33/2021.oltre al Codice Civile e alle altre norme di legge, in quanto applicabili.

 

Assago 11 Settembre 2024